Modalità di partecipazione al ricorso proposto da ANIEF per il recupero delle ferie non godute per i docenti con contratto fino al 30 giugno
Prot. n.14957 del 28-6-24 R E C U P E R O I N D E N N I T À S O S T I T U T I V A F E R I E N O N
R I C H I E S T E P E R D O C E N T I C O N C O N T R A T T I A L 3 0
G I U G N O .
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE.
Sei un docente e hai o hai avuto almeno 1 contratto al 30 giugno negli
ultimi 10 anni?
Puoi valutare l’opportunità di richiedere il pagamento delle ferie di cui
non hai richiesto la fruizione.
La Cassazione infatti, con la recente sentenza n. 16715 del 17 giugno
2024, accogliendo un ricorso patrocinato da ANIEF, ha definitivamente
riconosciuto il diritto dei docenti automaticamente considerati in
ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica ad
ottenere, a titolo risarcitorio, l’indennità sostitutiva delle ferie.
La Cassazione ha, in particolare, sancito che il docente a termine, in
assenza di una apposita richiesta, non può essere coattivamente
collocato in ferie durante le vacanze natalizie e pasquali e nel periodo
che va dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.
In pratica il docente che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il
periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto al pagamento
dell’indennità sostitutiva in tutti gli anni scolastici in cui ha lavorato fino
al 30 giugno, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo
inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in
caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Questa fantastica vittoria del sindacato Anief Ti consente di
recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non
godute negli ultimi dieci anni, ovvero fino a 1.000 euro all’anno per ogni
contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi!
Se vuoi aderire ricorso, che per gli iscritti ANIEF. è gratuito, contattaci
al seguente link:
https://anief.org/ricorsi3/ricorso?id=848:ricorso-ferie-non-fruite
da Navc010009-psc